Le conseguenze dell’immistione del socio accomandante di s.a.s.

Le categorie di soci all’interno di una s.a.s.

La società in accomandita semplice è una società di persone in cui ricorrono 2 categorie di soci:

  1. gli accomandatari: rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali ed hanno il potere esclusivo di amministrazione della società;
  2. gli accomandanti: rispondono limitatamente alla quota conferita e sono esclusi dalla direzione della società.

 

A mente dell’art. 2320 c.c. 1° comma, ai soci accomandanti è, in linea di principio, preclusa la partecipazione diretta ad atti di amministrazione interna della società, ovvero agli atti di carattere gestorio che si concretizzano nella direzione di affari sociali.

Tuttavia, agli stessi è consentito, dietro rilascio di una procura ad hoc per singoli affari e, quindi, previa attribuzione del potere rappresentativo a tale limitato fine, di agire per la società nell’ambito dei rapporti esterni.

Pertanto, il negozio posto in essere dall’accomandante in assenza di tale presupposto integra gli estremi del cosiddetto divieto di immistione nell’amministrazione della società, con la conseguenza che il socio accomandante che abbia contravvenuto a tale divieto assumerà la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.

È tuttavia opportuno precisare che, per aversi ingerenza dell’accomandante nell’amministrazione della società in accomandita semplice, non è sufficiente il compimento, da parte dell’accomandante, di atti riguardanti il mero momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società.

È quindi necessario che l’accomandante svolga una attività gestoria che si concretizzi nella direzione degli affari sociali ed implicante una scelta propria del titolare della impresa.

Conseguenze dell’immistione dell’accomandante per la società e per il terzo contraente

Occorre pertanto chiedersi:

  • quale sia la sorte del contratto stipulato dall’accomandante in assenza di procura speciale e, quindi, di potere rappresentativo e
  • quali siano i mezzi di tutela offerti dall’ordinamento al terzo che abbia fatto affidamento sulla validità dell’operazione economica cui detto contratto ha dato attuazione.

Con riferimento agli atti compiuti dall’accomandante privo della procura speciale, si ritiene in dottrina e giurisprudenza prevalenti che non si tratti di atti invalidi, ma di atti inefficaci, in quanto compiuti da un falsus procurator. Detti atti potranno essere eventualmente ratificati dalla società che, in assenza di ratifica, non potrà considerarsi obbligata per gli atti compiuti dall’accomandante senza potere.

La questione viene quindi normalmente definita in base alla disciplina della c.d. Rappresentanza senza potere, in forza della quale l’atto posto in essere dal socio accomandante, in assenza di ratifica da parte del socio accomandatario e di un sottostante potere rappresentativo, non è produttivo di effetti per la società falsamente rappresentata.

Tuttavia, tale atto risulterà privo di effetti anche nei riguardi del socio falsamente rappresentante, e ciò evidentemente a tutela del terzo le cui originarie intenzioni erano state quelle di negoziare con la società che è stata, di fatto, falsamente rappresentata.

Alla luce di quanto sopra, il soggetto che abbia, ad esempio, venduto un bene alla società negoziando con il falso rappresentante non potrà dare esecuzione al contratto di acquisto, pretendendone il pagamento del prezzo da parte della società, la quale, in assenza di ratifica, non risulterà obbligata per l’operazione compiuta falsamente a suo nome.

È, altresì, esclusa la possibilità per il terzo contraente di esperire un’azione di adempimento nei confronti del socio accomandante, in virtù dell’art. 2320 1° comma c.c., il quale prevede, per l’ipotesi di immistione da parte di quest’ultimo, la perdita del beneficio della responsabilità limitata per tutte le obbligazioni sociali.

Invero, il contratto in parola è, come si è detto, inefficace. Di conseguenza, le prestazioni in esso dedotte non possiedono efficacia obbligatoria, sicché il socio accomandante sarà tenuto alla restituzione della merce eventualmente ricevuta, ma non potrà essere escusso per il pagamento del prezzo.

Cenni sull’azione risarcitoria ed i rapporti tra soci

Per contro, l’ordinamento riconosce al terzo contraente un rimedio di carattere risarcitorio, come disposto dall’art. 1398 c.c., purché non vi sia stata colpa nell’affidamento che il terzo contraente abbia fatto sulla validità del contratto.

Con specifico riferimento alla previsione di cui all’art. 1393 c.c., che stabilisce che il terzo contraente possa chiedere al rappresentante, all’atto di stipula, di giustificare i suoi poteri, la giurisprudenza ha osservato in più occasioni che si tratta di una facoltà e non di un obbligo, per cui il terzo che ometta tale controllo non sarà da ritenersi “in colpa”.

Ulteriore presupposto per l’azione risarcitoria è che il falso rappresentante fosse consapevole di agire senza averne il potere.

Infine, resta ferma la possibilità per la società di agire contro il socio accomandante in via di risarcimento per gli eventuali danni dallo stesso arrecati in conseguenza dell’atto compiuto in assenza di rappresentanza.

L’art. 2320 c.c. prevede espressamente 2 forme di sanzione per l’ipotesi di violazione del divieto di immistione:

  • La perdita del beneficio della responsabilità limitata verso terzi
  • La possibilità, per la società, di deliberare l’esclusione del socio che si è ingerito

Con specifico riferimento alla prima tipologia di sanzione, come sopra evidenziato, il socio accomandante gode del beneficio di rispondere delle obbligazioni sociali in misura limitata alla sua quota di partecipazione e, a tale “privilegio” corrisponde l’assenza di potere decisionale autonomo in merito alla gestione degli affari sociali.

Pertanto, l’accomandante che si sia indebitamente ingerito nella gestione della società risponderà solidalmente e illimitatamente di tutte le obbligazioni sociali (passate, presenti, e future) a qualsiasi titolo imputabili alla società e detta responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sarà idonea a provocarne, al pari dei soci accomandatari, l’eventuale fallimento in estensione.

L'autrice

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Chiara Cognetti

Sono un avvocato civilista e mi occupo di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in diritto commerciale e in diritto della moda.
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
I miei Clienti spesso mi definiscono “chiara, di nome e di fatto”, oltre che precisa e tempestiva.

Chiara Cognetti

Sono un avvocato civilista e mi occupo di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in diritto commerciale e in diritto della moda.
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
I miei Clienti spesso mi definiscono “chiara, di nome e di fatto”, oltre che precisa e tempestiva.