Il contratto per servizio fotografico

Il rapporto che si instaura tra il professionista fotografo e la propria clientela è qualificabile a livello giuridico come contratto d’opera

Il fotografo secondo il contratto per servizio fotografico svolge, dietro un corrispettivo, un lavoro prevalentemente personale e con esclusione di qualsivoglia vincolo di subordinazione. Il lavoro svolto dal fotografo deve comunque essere fatto nell’interesse del cliente.

PREMESSE DEL CONTRATTO FOTOGRAFICO

Occorre in primo luogo premettere che la fotografia è un’opera tutelata dal diritto d’autore. Questo vuol dire che il professionista si dovrà attenere agli accordi del contratto fotografico sottoscritto con il committente e alle particolari previsioni contrattuali eventualmente pattuite.

Però il fotografo potrà svolgere l’incarico commissionato tendenzialmente in linea con il proprio stile personale e la propria vena artistica che è tutelata dalla legge. A meno che non comporti lesione del decoro, della dignità e della reputazione dei soggetti fotografati. 

Quindi, il contratto fotografico comporta che il servizio eseguito nel rispetto delle norme contrattuali e legislative debba essere pagato anche se non soddisfa i gusti personali del cliente. 

I limiti del contratto fotografico sono delineati dalla descrizione, nei dettagli, delle prestazioni richieste durante il servizio fotografico. Inoltre, il documento deve essere scritto e firmato da entrambe le parti.

STESURA DEL CONTRATTO PER SERVIZIO FOTOGRAFICO

Quando si stende un contratto per servizio fotografico, come già menzionato prima, andrà descritta la prestazione richiesta al fotografo. Alcuni dettagli da stilare sono: 

  • Numero di prove
  • Orari di reperibilità del professionista in loco
  • La possibilità del fotografo di avvalersi di collaboratori
  • Quantitativo di scatti e formati di essi
  • Tipologia di book
  • Selezione delle foto

La delineazione di questi elementi potrebbe essere fondamentale nel caso dovessero essere sollevate delle contestazioni da parte del cliente verso il fotografo.

Parte fondamentale del contratto per servizio fotografico è che regoli, anche attraverso appositi allegati, le tematiche, le licenze e le liberatorie legate al trattamento dei dati personali e alla diffusione dei ritratti delle persone in particolare se minorenni.

Inoltre, nel caso il servizio avvenga in edifici o luoghi di proprietà di terzi o del patrimonio pubblico, il contratto dovrà garantire il possesso delle opportune liberatorie che autorizzino che tali luoghi possano essere oggetto di riproduzione fotografica.

TUTELA DEL FOTOGRAFO NEL CONTRATTO SERVIZIO FOTOGRAFICO

Il fotografo può tutelarsi attraverso alcune clausole all’interno del contratto servizio fotografico. In primo luogo, può limitare la sua responsabilità in caso di una mal riuscita del servizio a causa di terzi che hanno arrecato azioni di disturbo durante il servizio. 

Altra tutela che il fotografo può prendere riguarda la risoluzione del contratto da parte sua. Potrebbe essere valutata l’opportunità di inserire una facoltà di recesso a favore del fotografo o di entrambe le parti, ovvero di risoluzione consensuale del contratto.

Questa clausola risulta molto utile per situazioni nelle quali risulta impossibile trovare una nuova data per esercitare il servizio dopo un annullamento o spostamento della data originale.

Ultima situazione da tenere in debita considerazione in sede di redazione del contratto è quella in cui l’evento o l’iniziativa oggetto di servizio fotografico venga cancellato da parte del committente. 

Questa parte di regolamentazione è fondamentale per delineare il diritto del fotografo a percepire l’intero corrispettivo ricevuto o a trattenere la sola caparra versata durante la stipulazione del contratto.

L'autrice

Chiara Cognetti

Chiara Cognetti

Sono un avvocato civilista e mi occupo di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in diritto commerciale e in diritto della moda.
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
I miei Clienti spesso mi definiscono “chiara, di nome e di fatto”, oltre che precisa e tempestiva.

Chiara Cognetti

Sono un avvocato civilista e mi occupo di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in diritto commerciale e in diritto della moda.
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
I miei Clienti spesso mi definiscono “chiara, di nome e di fatto”, oltre che precisa e tempestiva.