Il caso Sherlock Holmes…torniamo a parlare di diritto d’autore

Dall’inizio dell’anno si sente parlare di Sherlock Holmes e, in particolare, del fatto che l’opera di Arthur Conan Doyle insieme ad altre famose potranno essere liberamente utilizzate da tutti.

Si tratta di una procedura ricorrente per cui ogni anno vengono indicate espressamente tutte le opere che diventano fruibili per la collettività.

Si parla, in maniera tecnica, di opere diventate di “pubblico dominio”.

Ma cosa vuol dire che un’opera è diventata di pubblico dominio?

Vuol dire che chiunque può utilizzarla senza chiedere il consenso agli eredi dell’autore e senza pagare alcunché a qualsivoglia titolo.

Le leggi sul diritto d’autore, infatti, tutelano agli autori e i loro eredi per quanto concerne la produzione e diffusione delle opere solo per un determinato periodo di tempo. Quando questi diritti “scadono” chiunque può utilizzare le opere di altri liberamente anche per crearne di nuove o semplicemente per rielaborarle.

A parere di chi scrive, si tratta di una grande opportunità per nuove opere e per nuove rielaborazioni di quelle precedenti.

Cosa prevede la legge sul diritto d’autore

La legge sul diritto d’autore, infatti, trova un valido equilibrio tra esigenze giuridiche contrapposte e cioè il diritto dell’autore a vedere riconosciuta la sua attività sia da un punto di vista patrimoniale che morale e quello della collettività di libera fruizione culturale dell’opera.

Il diritto d’autore è presente in tutto il mondo, con lo scopo di tutelare e salvaguardare l’attività intellettuale e creativa, sia dal punto di vista economico che morale.

In Italia le opere trovano tutela nella legge n. 633 del 1941 chiamata “Legge Autori”, che all’art. 25 dispone:

“I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.”

Come chiarito dalla Legge Autori nella citata norma sono solo i diritti patrimoniali cioè quelli relativi alla commercializzazione, pubblicazione, riproduzione e duplicazione dell’opera che hanno una scadenza. Non scade mai invece il diritto del soggetto ad essere riconosciuto autore dell’opera stessa.

Il diritto morale, pertanto, può essere esercitato, sempre dall’autore e morto quest’ultimo, dai soggetti a lui legati da vincoli di parentela nei termini e nei modi previsti nella citata normativa.

Tutelare i diritti dell’autore di un’opera e, allo stesso tempo, rispettare questo equilibrio normativo di cui si è detto è molto importante per proteggere l’autore e per fornire contemporaneamente un contributo importante alla collettività.

L'autrice

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Monica Cesareo

Sono un avvocato e mi occupo di marchi, modelli, brevetti, diritto d’autore, nomi a dominio, know-how, concorrenza sleale, contrattualistica, contenzioso civile e recupero crediti.
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
I clienti mi trovano simpatica, allegra e positiva nella gestione delle pratiche e nell’affrontare le sfide che mi si presentano ogni giorno.

Monica Cesareo

Sono un avvocato e mi occupo di marchi, modelli, brevetti, diritto d’autore, nomi a dominio, know-how, concorrenza sleale, contrattualistica, contenzioso civile e recupero crediti.
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
I clienti mi trovano simpatica, allegra e positiva nella gestione delle pratiche e nell’affrontare le sfide che mi si presentano ogni giorno.