Nome a dominio: definizione e normativa

In questo periodo storico, complice la nota pandemia, è sempre più importante essere presenti sul web, soprattutto in caso di attività commerciale.

Pertanto, il nome a dominio negli ultimi anni ha acquisito una grande importanza strategica.

Vediamo assieme di cosa si tratta per poi procedere a qualificarlo giuridicamente.

Cos’è un nome a dominio?

Un nome di dominio è una serie di lettere, numeri e simboli che si digita sul browser per accedere direttamente ad un indirizzo specifico.

Spesso il nome di dominio viene confuso con il sito web.

Per massima chiarezza: un sito web si basa su un dominio ed è ciò che appare all’utente dopo aver digitato il nome a dominio nella barra di ricerca dei browser.

Inquadramento normativo del nome a dominio

In realtà sito web e nome a dominio sono oggetto di tutele giuridiche diverse.

Da un punto di vista giuridico, il nome a dominio è espressamente riconosciuto dal Codice della Proprietà Industriale Italiano (C.P.I.) come un vero e proprio segno distintivo, alla stregua del marchio, dell’insegna, ecc.

A riprova di quanto affermato, i nomi a dominio sono considerati anteriorità invalidanti alla registrazione di un marchio: non può essere registrato come marchio un segno precedente utilizzato come nome a dominio da terzi, quando l’identità o somiglianza dei due segni può comportare rischio di confusione o associazione per il pubblico.

Inoltre, l’art. 22 C.P.I. recita:

“… È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni…”

Come detto in altri articoli, prima di procedere al deposito della domanda di marchio, così come prima di acquistare un nome a dominio, è preferibile verificare che non siano già stati registrati marchi o segni distintivi identici o simili, per prodotti o servizi identici o affini, rispetto a quello per il quale si intende chiedere la registrazione del marchio o del nome a dominio.

Una simile verifica che viene denominata “ricerca di anteriorità” e dovrà prendere in considerazione:

  • il territorio per il quale si intende chiedere la protezione;
  • i prodotti e/o i servizi per i quali si vuole ottenere la registrazione del marchio o del nome a dominio.

Nel caso un terzo acquisti e usi un nome a dominio in violazione delle norme sopra riportate, è possibile agire in giudizio per ottenere la revoca o il trasferimento della registrazione del nome a dominio.

Infine, è possibile ricorrere a procedure alternative, come l’arbitrato irrituale o la rassegnazione dei nomi a dominio, di cui parliamo in altri articoli.

L'autrice

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Monica Cesareo

Sono un avvocato e mi occupo di marchi, modelli, brevetti, diritto d’autore, nomi a dominio, know-how, concorrenza sleale, contrattualistica, contenzioso civile e recupero crediti.
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
I clienti mi trovano simpatica, allegra e positiva nella gestione delle pratiche e nell’affrontare le sfide che mi si presentano ogni giorno.

Monica Cesareo

Sono un avvocato e mi occupo di marchi, modelli, brevetti, diritto d’autore, nomi a dominio, know-how, concorrenza sleale, contrattualistica, contenzioso civile e recupero crediti.
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
I clienti mi trovano simpatica, allegra e positiva nella gestione delle pratiche e nell’affrontare le sfide che mi si presentano ogni giorno.